By: enzo dellerba / 0 comment
Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Universit?? non statali – Individuazione dei limiti di importo per il periodo d???imposta 2018 e chiarimenti dell???Agenzia delle Entrate
1.???Premessa
Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilit?? 2016) all???art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre??quen??za di corsi di istruzione universitaria presso:
- Universit?? statali;
- Universit?? non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facolt?? universitaria con decreto del Ministero dell???Istruzione, dell???Universit?? e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Universit?? statali.
Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento ???cer??to??? relativamente all???ammontare detraibile delle spese sostenute per la fre??quen??za di Universit?? non statali. In relazione alle Univer??sit?? private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione al??le tas??se e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i se??guenti criteri:
- identit?? o affinit?? dei corsi di laurea tenuti presso l???Universit?? libera con i corsi tenuti presso un???Universit?? statale;
- equiparazione dei corsi cos?? identificati, tenuti presso l???Universit?? libe??ra, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l???Universit?? statale ubicata nella stessa cit??t?? ove ha sede l???Universit?? libera, ovvero sita in una citt?? della stessa Re??gione.
In caso di Universit?? estere, occorreva fare riferimento a quella pi?? vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, ?? 1.5.1).
I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Universit?? telema??tiche (ris. Agenzia delle En??trate 24.1.2007 n. 6).
La ricerca di tale equiparazione tra Universit?? statale e Universit?? privata (o estera) poteva per?? rive????????larsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull???effettivo ammontare delle spese detraibili.
Decorrenza
La nuova disciplina introdotta dalla L. 208/2015 si applica a partire dal periodo d???imposta 2015.
Provvedimenti attuativi
In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell???Istruzione, dell???Universit?? e della Ricerca ha quin????di individuato l???importo massimo detraibile delle spese per la fre??quenza di Universit?? non statali:
- in relazione al periodo d???imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF), con il DM 29.4.2016 n. 288;
- in relazione al periodo d???imposta 2016 (modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF), con il DM 23.12.2016 n. 993 (pubblicato sulla U. 7.3.2017 n. 55);
- in relazione al periodo d???imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF), con il DM 28.12.2017 (pubblicato sulla U. 17.3.2018 n. 64);
- in relazione al periodo d???imposta 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF), con il DM 28.12.2018 n. 872 (pubblicato sulla U. 19.3.2019 n. 66).
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (?? 2), l???Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in re??la??zione alla nuova disciplina.
Con le circolari-guida dell???Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7 sono stati:
- ???ripresi??? i chiarimenti della suddetta circ. 6.5.2016 n. 18;
- forniti ulteriori chiarimenti.
2???Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d???im??posta 2018
Il suddetto DM 28.12.2018 n. 872 ha individuato l???importo massimo detraibile al 19% ai fini IRPEF, in rela??zio??ne al periodo d???imposta 2018, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la fre??quenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Universit?? non statali:
- per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in al??le??gato al presente DM e di seguito riportata);
- in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.
In pratica, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d???imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288), 2016 (DM 23.12.2016 n. 993) e 2017 (DM 28.12.2017).
L???importo massimo detraibile al 19% per il periodo d???imposta 2018 ?? quindi pari a quanto indicato nella seguente tabella:
AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica | 3.700,00 euro | 2.900,00 euro | 1.800,00 euro |
Sanitaria | 2.600,00 euro | 2.200,00 euro | 1.600,00 euro |
Scientifico -Tecnologica | 3.500,00 euro | 2.400,00 euro | 1.600,00 euro |
Umanistico – Sociale | 2.800,00 euro | 2.300,00 euro | 1.500,00 euro |
Delimitazione delle zone geografiche
Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:
- ???Nord???: la Valle d???Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l???Emilia Romagna;
- ???Centro???: la Toscana, l???Umbria, le Marche, l???Abruzzo e il Lazio;
- ???Sud e Isole???: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sar??de??gna.
2.1???Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master
Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universi??tari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 28.12.2018 n. 872, ?? pari a:
- 700,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 800,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.
Anche in tali casi, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d???imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288), 2016 (DM 23.12.2016 n. 993) e 2017 (DM 28.12.2017).
Corsi di perfezionamento
Come chiarito dalle circolari-guida dell???Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7, i mede??simi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezio??na??men??to, anche se non espressamente menzionati dal decreto del MIUR.
2.2???Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Agli importi detraibili previsti dal DM 28.12.2018 n. 872 deve essere sommato l???ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all???art. 3 co. 20 – 23 della L. 28.12.95 n. 549.
2.3???Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare
2.3.1???Corsi di laurea
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanita??ria ostetrica |
L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione | |
L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche | |
L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico – Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
L-17 | Scienze dell???architettura | |
L-2 | Biotecnologie | |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesag??gistica e ambientale | |
L-22 | Scienze delle attivit?? motorie e sportive | |
L-23 | Scienze e tecniche dell???edilizia | |
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali | |
L-26 | Scienze e tecnologie alimentari | |
L-27 | Scienze e tecnologie chimiche | |
L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche | |
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche | |
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche | |
L-32 | Scienze e tecnologie per l???ambiente e la natura | |
L-34 | Scienze geologiche | |
L-35 | Scienze matematiche | |
L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali | |
L-4 | Disegno industriale | |
L-41 | Statistica | |
L-43 | Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni cultu??rali | |
L-7 | Ingegneria civile e ambientale | |
L-8 | Ingegneria dell???informazione | |
L-9 | Ingegneria industriale | |
Umanistico – Sociale
segue |
L-1 | Beni culturali |
L-10 | Lettere | |
L-11 | Lingue e culture moderne | |
L-12 | Mediazione linguistica | |
L-14 | Scienze dei servizi giuridici | |
L-15 | Scienze del turismo | |
L-16 | Scienze dell???amministrazione e dell???organizzazione | |
L-18 | Scienze dell???economia e della gestione aziendale | |
L-19 | Scienze dell???educazione e della formazione | |
L-20 | Scienze della comunicazione | |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche | |
L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spet????tacolo e della moda | |
L-33 | Scienze economiche | |
L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | |
L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | |
L-39 | Servizio sociale | |
L-40 | Sociologia | |
L-42 | Storia | |
L-5 | Filosofia | |
L-6 | Geografia | |
DS/1 | Scienze della difesa e della sicurezza |
2.3.2???Corsi di laurea magistrale
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | |
LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche | |
LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico – Tecnologica
segue
|
LM-3 | Architettura del paesaggio |
LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura | |
LM-6 | Biologia | |
LM-7 | Biotecnologie agrarie | |
LM-8 | Biotecnologie industriali | |
LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | |
LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali | |
LM-11 | Conservazione e restauro dei beni culturali | |
LM-12 | Design | |
LM-17 | Fisica | |
LM-18 | Informatica | |
LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica | |
LM-21 | Ingegneria biomedica | |
LM-22 | Ingegneria chimica | |
LM-23 | Ingegneria civile | |
LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi | |
LM-25 | Ingegneria dell???automazione | |
LM-26 | Ingegneria della sicurezza | |
LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni | |
LM-28 | Ingegneria elettrica | |
LM-29 | Ingegneria elettronica | |
LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare | |
LM-31 | Ingegneria gestionale | |
LM-32 | Ingegneria informatica | |
LM-33 | Ingegneria meccanica | |
LM-34 | Ingegneria navale | |
LM-35 | Ingegneria per l???ambiente e il territorio | |
LM-40 | Matematica | |
LM-44 | Modellistica matematico-fisica per l???ingegneria | |
LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le atti??vit?? motorie | |
LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale | |
LM-53 | Scienza e ingegneria dei materiali | |
LM-54 | Scienze chimiche | |
LM-58 | Scienze dell???universo | |
LM-60 | Scienze della natura | |
LM-61 | Scienze della nutrizione umana | |
LM-66 | Sicurezza informatica | |
LM-67 | Scienze e tecniche delle attivit?? motorie preventive e adat??tate | |
LM-68 | Scienze e tecniche dello sport | |
LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie | |
LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari | |
LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale | |
LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
LM-73 | Scienze e tecnologie forestali e ambientali | |
LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche | |
LM-75 | Scienze e tecnologie per l???ambiente e il territorio | |
LM-79 | Scienze geofisiche | |
LM-82 | Scienze statistiche | |
LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie | |
LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali | |
LM-91 | Tecniche e metodi per la societ?? dell???informazione | |
Umanistico – Sociale
segue |
LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia |
LM-2 | Archeologia | |
LM-5 | Archivistica e biblioteconomia | |
LM-14 | Filologia moderna | |
LM-15 | Filologia, letterature e storia dell???antichit?? | |
LM-16 | Finanza | |
LM-19 | Informazione e sistemi editoriali | |
LM-36 | Lingue e letterature dell???Africa e dell???Asia | |
LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane | |
LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la coope??ra??zione internazionale | |
LM-39 | Linguistica | |
LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | |
LM-45 | Musicologia e beni culturali | |
LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici | |
LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi | |
LM-51 | Psicologia | |
LM-52 | Relazioni internazionali | |
LM-55 | Scienze cognitive | |
LM-56 | Scienze dell???economia | |
LM-57 | Scienze dell???educazione degli adulti e della for??ma??zio??ne con??tinua | |
LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d???impresa e pub??bli??cit?? | |
LM-62 | Scienze della politica | |
LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni | |
LM-64 | Scienze delle religioni | |
LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale | |
LM-76 | Scienze economiche per l???ambiente e la cultura | |
LM-77 | Scienze economico-aziendali | |
LM-78 | Scienze filosofiche | |
LM-80 | Scienze geografiche | |
LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo | |
LM-84 | Scienze storiche | |
LM-85 | Scienze pedagogiche | |
LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali | |
LM-88 | Sociologia e ricerca sociale | |
LM-89 | Storia dell???arte | |
LM-90 | Studi europei | |
LM-92 | Teorie della comunicazione | |
LM-93 | Teorie e metodologie dell???e-learning e della media educa??tion | |
LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato | |
DS/S | Scienze della difesa e della sicurezza |
??
2.3.3???Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Medica | LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria |
LM-41 | Medicina e chirurgia | |
LM-42 | Medicina veterinaria | |
Scientifico – Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquen??nale) | |
LM-13 | Farmacia e farmacia industriale | |
Umanistico – Sociale | LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
LMG/01 | Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza |
3???Chiarimenti dell???Agenzia delle Entrate
Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (?? 2.2), l???Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le mo??di??fiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l???ambito oggettivo di applicazione della detra??zione IRPEF del 19%, ma la modalit?? di determinazione dell???importo massimo di spesa ammesso alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso Universit?? private, secondo quanto sta??bilito con decreto del Ministero dell???Istruzione, dell???Universit?? e della Ricerca (MIUR).
In relazione al periodo d???imposta 2018, occorre quindi fare riferimento a quanto stabilito dal DM 28.12.2018 n. 872 sopra esaminato.
3.1???spese sostenute per i test di ammissione
Le circolari-guida dell???Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7 hanno chiarito che il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso di sostenimento di pi?? prove di ammissione in Universit?? non statali situate in aree geo??grafiche diverse o di sostenimento di pi?? prove di ammissione per corsi di laurea in Universit?? non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente pro??ceda o meno ad iscriversi ad una delle facolt?? o corso per cui ha sostenuto il test.
In caso di iscrizione occorrer?? far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andr?? ad iscrivere.
Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto pi?? test di ammissione ad Universit?? non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilit?? deve fare riferimento al limite di spesa pi?? elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facolt?? per le quali ha svolto il test.
3.2???Corsi di studio tenuti in Regioni diverse da quella di sede legale dell???univer??sit??
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l???Universit?? ha la sede legale, le circolari-guida dell???Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7 hanno chiarito che, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all???area geografica in cui si svolge il corso.
Nell???ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d???imposta, a causa di un cambiamento di facolt?? di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Uni??ver??sit?? site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sar?? il pi?? alto tra quelli applicabili previsti dal decreto del MIUR.
3.3???frequenza di corsi sia presso universit?? statali che non statali
Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Universit?? sta??tali che Universit?? non statali, le circolari-guida dell???Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7 hanno chia??rito che:
- la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Universit?? statali pu?? essere calcolata sull???intero importo;
- le spese detraibili sostenute presso Universit?? non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MIUR, con le modalit?? sopra descritte.
3.4???Universit?? estere
Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all???estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (?? 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all???importo mas??simo sta????bilito per:
- la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
- la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all???estero, ai fini della detrazione occorre, invece, fare riferimento all???importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare-guida dell???A??gen??zia delle Entrate 27.4.2018 n. 7).
3.5???Universit?? telematiche
Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Universit?? tele??ma??tiche, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (?? 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Universit?? non statali, possono essere detratte facendo riferimento:
- all???area tematica del corso;
- per l???individuazione dell???area geografica, alla Regione in cui l???Universit?? ha la sede legale.
3.6???Corsi di laurea in teologia e scienze religiose
Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all???area disciplinare ???Uma??nistico – Sociale??? le spese sostenute per la frequenza di corsi di:
- laurea in teologia presso le Uni??versit?? Pontificie (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18, ?? 2.2);
- laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose (circolari-guida dell???Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7).
Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l???Agenzia ritiene che, per motivi di semplifi??cazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel ca??so in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Citt?? del Vaticano.
3.7???Corsi di specializzazione in psicoterapia
In relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell???Istruzione, dell???Universit?? e della Ricerca (circolare-guida dell???Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7).
3.8???imposta di bollo
Le circolari-guida dell???Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7 hanno chiarito che nel limite di spesa indi??viduato dal decreto del MIUR ?? compresa anche l???imposta di bollo.
Per tale imposta, infatti, non ?? prevista esplicitamente la possibilit?? di sommare l???importo a quello gi?? ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.
3.9???spese rimborsate dal datore di lavoro
Le istru??zioni ai modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF precisano che non possono essere detratte le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in so??sti??tuzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 13.
4???Aggiornamento degli importi detraibili
Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Universit?? non statali sono aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell???Istruzione, dell???Universit?? e della Ricerca.
5???Spese sostenute per i familiari
Ai sensi dell???art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame continuano ad essere detraibili anche se so??no sostenute nell???interesse dei familiari (es. figli), a con??dizione che siano fiscalmente a cari??co ai sen??si del precedente art. 12.