By: enzo dellerba / 0 comment
Definizione delle irregolarit?? formali (art. 9 del DL 119/2018) – Riepilogo della disciplina e chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11
1. Premessa
L???art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119, come sostituito in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136, prevede una sanatoria degli errori e delle ir??re??go??la??rit?? formali commessi sino al 24.10.2018.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni com??????messe in ciascun periodo d???imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020 (con facolt?? di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019).
Oltre a ci??, ?? necessario rimuovere l???irregolarit?? o l???omissione.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di con??testazione o di irroga??zione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della L. 136/2018 di conversione del DL 119/2018).
Le modalit?? di attuazione dell???art. 9 del DL 119/2018 sono state dettate dal provv. A??gen??zia delle En??tra??te 15.3.2019 n. 62274.
Ulteriori chiarimenti sono stati diramati con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell???Erario, possono o meno rientrare nella definizione.
Il contribuente pu?? scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base im??ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com??messe sino al 24.10.2018 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d???imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020 Facolt?? di versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019 |
Termine per la regolarizzazione |
2.3.2020 |
Pluralit?? di violazioni | Il contribuente pu?? scegliere cosa regolarizzare |
2???ambito temporale
Possono essere oggetto di definizione le irregolarit?? formali commesse sino al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018).
Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l???adempimento, tanto per l???omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.
Cos??, prendendo come esempio la comunicazione circa la mancata presentazione dell???interpello per le societ?? non operative, sarebbero sanabili le omissioni commesse nel modello REDDITI 2017, il cui termine di presentazione, al 24.10.2018, era spirato, ma non quelle relative al modello REDDITI 2018, il cui termine di presentazione ?? scaduto il 31.10.2018. In quest???ultimo caso, la violazione si ritiene perfezionata il 31.10.2018.
Potrebbero, in altri termini, ritenersi escluse le omissioni commesse nell???ambi??to del modello RED??DITI 2018, quand???anche tale modello sia stato inviato prima del 24.10.2018 (entro il 31.10.2018, seguendo questa tesi, l???omissione avrebbe potuto essere sanata senza il pagamento di alcuna sanzione, tramite ???correttiva nei termini???).
Pu?? tuttavia essere anche sostenuta la tesi contraria, secondo cui sono sanabili le violazioni commesse nell???ambito del modello REDDITI 2018, sempre che la dichiarazione sia stata trasmessa entro il 24.10.2018.
3???Violazioni oggetto di sanatoria
In base all???art. 9 co. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le ???irregolarit??, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base impo??nibile ai fini delle imposte sui redditi, dell???IVA e dell???IRAP e sul pagamento di tributi???.
Non possono essere sanate le irregolarit?? com??messe in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.
Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla deter??minazione della base im??po??nibile o sul versamento del tributo
Come puntualizzato nel provv. Agenzia del??le Entrate 15.3.2019 n. 62274, sono escluse le viola??zio??ni meramente formali. Dette violazioni, ai sen??si degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, non sono san??zio??nabili, non incidendo sull???attivit?? di controllo fiscale.
La sanatoria non ?? inibita dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall???inizio della verifica fiscale, e nemmeno dalla notifica dell???atto di contestazione della sanzione e/o dalla pendenza della lite, salvo quest???ultimo atto, per mancata impugnazione o per giudicato, sia definitivo al 19.12.2018.
3.1???Violazioni oggetto di ???remissione in bonis???
L???art. 2 co. 1 del DL 16/2012 disciplina una forma di ravvedimento (c.d. ???remissione in bonis???) volto ad evitare che dimenticanze relative a comunica??zio??ni e ad adempimenti for??mali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, che abbia i requisiti so??stanziali richiesti dalla norma, la pos??si??bi??li??t?? di fruire di benefici fiscali o regimi op??zionali. Tale norma prevede, quin??di, la possibilit?? di mantenere benefici di natura fiscale e regimi opzionali che siano subordinati all???obbligo di preventiva comunicazione o di altro adem????pimento di carattere formale anche in caso di omissione di detto ob??bli??go presen??tan??do, ancorch?? tardivamente, la relativa comunicazione e versan??do un???ap??posita sanzione di 250,00 euro.
Il tutto deve per?? avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Gli adempimenti che rientrano nella remissione in bonis sono, ad esempio, l???opzione per la cedolare secca e per il consolidato fiscale.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 (?? 3), le violazioni che sono soggette alla remissione in bonis non rientrano nella definizione delle violazioni formali.
3.2???comparti impositivi diversi da imposte sui redditi, iva e irap
L???art. 9 co. 1 del DL 119/2018 permette di sanare le violazioni formali che non hanno in??ciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell???IVA e del??l???IRAP, nonch?? sul pagamento dei tributi.
Per questa ragione, nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274 si ?? sostenuto non solo che si tratta delle sanzioni la cui competenza all???ir??ro??ga??zio??ne spetta all???Agenzia delle Entrate (punto 1.2), ma pure che la sanatoria non opera per ???violazioni formali di nor????me tributarie concernenti ambiti impo??si??tivi diversi da quelli di cui al punto 1.2??? (punto 1.3.1).
4???Violazioni che non rientrano nella sanatoria
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che non rientrano nella definizione in esame.
Sanzione | Norma |
Dichiarazione infedele (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS) | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Indicazione di ricavi fittizi | Art. 8 co. 2 del DL 16/2012 |
Quadro RW | Art. 5 del DL 167/90 |
Fatturazione omessa o infedele | Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Omesso o irregolare rilascio dello scontrino fiscale | Art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Omessa installazione del misuratore fiscale | Art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Indebita detrazione | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
Rimborso non spettante | Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna | Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente | Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Cessioni in regime di non imponibilit?? senza dichiarazione di intento | Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Splafonamento | Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Mancata applicazione delle ritenute | Art. 14 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso con ritenute interamente versate | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 infedele | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Tardivo/omesso versamento | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti esistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti inesistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Mancata opzione per la trasparenza fiscale | Artt. 115 e 116 del TUIR |
Mancata opzione per il consolidato fiscale | Artt. 117 ss. del TUIR |
Omessa presentazione del modello EAS | Art. 30 co. 1 – 3-bis del DL 185/2008 |
Omessa opzione per la cedolare secca | Art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 |
Tardiva/omessa registrazione dei contratti (intermediari) | Art. 7-bis del DLgs. 241/97 |
Omessa presentazione del repertorio | Art. 73 co. 1 del DPR 131/86 |
Irregolare tenuta del repertorio | Art. 73 co. 2 del DPR 131/86 |
Indebita apertura delle cassette di sicurezza | Art. 53 co. 3 del DLgs. 346/90 |
Indebita effettuazione di atti relativi alla successione in assenza della dichiarazione |
Art. 53 co. 2 del DLgs. 346/90 |
5???Violazioni che potrebbero rientrare nella sanatoria
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.
Sanzione | Norma | Rimozione della violazione |
Note | |||||
Omesso invio del modello per gli studi di settore |
Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Integrativa | Non definibile per la circ. 11/2019 | |||||
Mancata/irregolare indicazione dei costi black list | Art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97 |
Integrativa | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze |
Art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 | Integrativa | ||||||
Indicazione dei percipienti nel modello 770 |
Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Integrativa | ||||||
Dichiarazione inesatta | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Integrativa | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformi | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Trasmissione corretta del modello |
Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Trasmissione della dichiarazione per Posta e non in via telematica | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Trasmissione corretta del modello |
Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Dichiarazione inesatta (modello 770) | Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Integrativa | ||||||
Indicazioni relative a dividendi, CFC, interpelli, ecc. | Art. 8 co. 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del DLgs. 471/97 |
Integrativa | ||||||
Tardiva trasmissione della dichiarazione | Art. 7-bis del DLgs. 241/97 |
– | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Omessa trasmissione della dichiarazione | Art. 7-bis del DLgs. 241/97 |
Trasmissione della dichiarazione | Non definibile per la circ. 11/2019 | |||||
Rilascio infedele del visto di conformit?? | Art. 39 del DLgs. 241/97 |
– | Non definibile per la circ. 11/2019 | |||||
Mancata/irregolare comunicazione dei costi black list | Art. 1 del DL 40/2010 | Effettuazione/correzione della comunicazione | ||||||
Spesometro | Art. 21 del DL 78/2010 |
Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 11/2019 se l???IVA ?? stata correttamente assolta | |||||
Comunicazione delle liquidazioni e delle fatture | Art. 11 co. 2-bis e 2-ter del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione (per le liquidazioni, la rimozione della violazione non ?? necessaria se i dati sono confluiti nella dichiarazione annuale ) | Definibile per la circ. 11/2019 se l???IVA ?? stata correttamente assolta | |||||
INTRASTAT | Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Sanzione | Norma | Rimozione della violazione |
Note | ||||||||||
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria | Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 | Effettuazione/correzione della comunicazione |
Definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Certificazioni del sostituto d???imposta | Art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98 |
Invio/correzione della certificazione | Non definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Omessa comunicazione della proro??ga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca | Art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011 |
Effettuazione della comunicazione | Definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Dichiarazioni di inizio, variazione e ces??sazione attivit?? |
Art. 5 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione |
Definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Comunicazioni finanziarie |
Art. 10 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione |
Definibili per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Mancata dichiarazione del sostituito (ritenute su provvigioni) | Art. 25-bis del DPR 600/73 |
Effettuazione/correzione della comunicazione |
|||||||||||
Opzioni ex DPR 442/97 |
Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione dell???opzione | Definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Mancata presentazione dell???interpello | Art. 11 co. 7-ter del DLgs. 471/97 | Si potrebbe ritenere non necessaria (cfr. il successivo ?? 6.2) | |||||||||||
Violazione di fatturazione senza effetto sulla liquida??zione del tributo |
Art. 6 co. 1 ultimo perio??do del DLgs. 471/97 |
Riemissione della fattura ove possibile |
Definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Errore operazione non imponibile/ esen??te/esclusa (con rilievo sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Dal 5% al 10% del corrispettivo (minimo 500,00 euro) | Non definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Errore operazione non imponibile/ esen??te/esclusa (senza rilievo sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Da 250,00 a 2.000,00 euro | Definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Omessa regolarizzazione del ces??sio??nario | Art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 |
– | Non definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Detrazione di un???IVA in eccesso | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
Non necessaria (circ. 11/2019) | Definibile per la circ. 11/2019 (se commessa dall???1.1.2018) |
||||||||||
Reverse charge irregolare |
Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97 |
Non necessaria (circ. 11/2019) | Definibile per la circ. 11/2019 |
||||||||||
Omesso reverse charge | Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 |
Effettuazione dell???inversione contabile |
Sanatoria non certa | ||||||||||
Sanzione | Norma | Rimozione della violazione |
Note | |||||
Omesso reverse charge (acquisti in??tra??co??mu??ni??tari ed extra UE) | Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 |
Effettuazione dell???inversione contabile |
Sanatoria non certa | |||||
Reverse charge (operazioni ine??si??stenti) | Art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97 | Non definibile | ||||||
Cessioni in regime di non im??poni??bi??lit?? senza verifica sulla trasmis??sione della dichiarazione di Intento | Art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97 |
– | ||||||
Mancata iscrizione al VIES | Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Iscrizione | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Errata compilazione della dichiarazione di intento (annullamento in luogo dell???inte-grazione) |
Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Solo versamento della sanzione | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Mancata richiesta di intervento per il guasto del misuratore fiscale |
Art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Richiesta di intervento | ||||||
False dichiarazioni in Dogana | Art. 7 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Non definibile | ||||||
Prestazione tardiva della garanzia | Art. 11 co. 7-bis del DLgs. 471/97 | Prestazione della garanzia | Non definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Violazioni sulla contabilit?? |
Art. 9 del DLgs. 471/97 |
Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell???errore o dell???inesattezza |
Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l???Erario | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Non necessaria (circ. 11/2019) | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Omessa sottoscrizione del revisore contabile della dichiarazione dei redditi | Art. 9 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Sottoscrizione | ||||||
Irregolare compilazione del modello F24 | Art. 15 del DLgs. 471/97 |
Correzione | ||||||
Omesso F24 in caso di compensazione | Art. 15 del DLgs. 471/97 |
Presentazione | Non definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
Inottemperanza agli inviti degli uffici | Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Ottemperanza all???invito | Definibile per la circ. 11/2019 |
|||||
6???adempimenti
Ai fini della definizione, ?? necessario versare 200,00 euro ???per ciascun pe??riodo d???imposta cui si riferiscono le violazioni???.
Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d???im??posta: se diver??se vio??lazioni sono state commesse in un unico periodo d???im??posta, occorre pagare solo 200,00 euro.
Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d???imposta di??versi, occorre pagare 400,00 euro.
La definizione non si perfeziona unicamente con il pagamento, posto che, ai sensi del??l???art. 9 co. 3 del DL 119/2018, ?? necessaria la rimozione delle irre??golarit?? o delle omis??sioni.
6.1???Versamenti
I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispetti??vamente, il 31.5.2019 e il 2.3.2020.
Il pagamento pu?? anche avvenire in unica soluzione entro il 31.5.2019.
La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37 ha istituito il codice tributo ???PF99???, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella se??zio??ne ???Erario??? del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ???Importi a debito versati???.
6.1.1???Anno da indicare nel modello F24
Nel campo ???Anno di riferimento??? va indicato l???anno solare a cui si rife??risco??no le violazioni oppure l???anno di commissione della violazione, e non l???anno della regolarizzazione.
Dun??que, per le viola??zioni commesse in ambito dichiarativo (tipo l???omessa indicazione dei costi black list, delle minusvalenze e cos?? via), si indica l???anno d???imposta cui si riferisce la dichiarazione. Ad esempio, se i costi black list non sono stati indicati nel modello REDDITI 2017, nel modello F24 ?? corretto indicare l???anno 2016.
Per i soggetti ???non solari???, si indica l???anno in cui termina il periodo d???im??posta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
Per le altre violazioni (ad esempio quelle sui vari obblighi comunicativi, come la co??mu??nicazione delle liquidazioni IVA), si fa riferimento alla commissione della violazione stessa.
6.1.2???Divieto di compensazione
Non ?? possibile la compensazione delle somme dovute per la definizione con crediti disponibili, di cui all???art. 17 del DLgs. 241/97.
6.2???Rimozione della violazione
La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfe??zio??namento, la ri??mozione della violazione.
?? dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l???adempimento omesso o rie??seguire l???adem??pi??mento errato, il che pu?? consistere nell???invio o nel re-invio della co??mu??nicazione, o nella presen??ta??zione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione ri??guar??di i registri contabili o la fatturazione, ?? necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichia??razione integrativa, ove l???inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.
Le violazioni vanno rimosse entro il 2.3.2020.
Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ci?? non pregiudica gli effetti della regolarizza??zione sulle violazioni correttamente rimosse.
Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non d?? diritto alla re??sti??tuzione di quan??to versato.
6.2.1???Omessa rimozione della violazione
L???Agenzia delle Entrate, nel provv. 15.3.2019 n. 62274, al punto 2.7, spe??cifica che se il contri??buen??te, ???per un giustificato motivo???, non rimuove tutte le vio??lazioni formali oggetto di sanatoria, ???la stes??sa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall???ufficio dell???A??gen??zia delle entrate, che non pu?? essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni ca??so effet??tuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all???interessato???.
Per prudenza, ?? opportuno notiziare l???Agenzia delle Entrate circa la vo??lon??t?? di rego??la??rizzare con istanza in carta libera inviata entro il 2.3.2020, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione non pu?? avvenire.
6.2.2???Rimozione ???non necessaria???
L???Agenzia delle Entrate, nel punto 2.8 del provv. 15.3.2019 n. 62274, pre??ci??sa: ???la rimo??zione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto ri??guardo ai profili della violazione formale???.
Si ritiene che il contribuente non debba mai fare affidamento su tale inciso, con l???ec??ce??zio??ne dei casi, in prosieguo elencati, specificamente trattati nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 (?? 4.3).
Sanzione | Norma |
Errori sulla competenza fiscale senza danno per l???Erario | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Reverse charge irregolare | Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97 |
Detrazione di un???IVA superiore a quella dovuta | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
7???Proroga dei termini di contestazione
In merito alle violazioni commesse sino al 31.12.2015, oggetto del PVC, i termini dell???art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
Secondo l???Agenzia delle Entrate (provv. 15.3.2019 n. 62274, punto 3.1), la proroga opera anche per i verbali con??se??gnati suc??cessivamente al 24.10.2018.